Impugnazione degli eredi di un bene donato, come tutelarsi

I beni di valore, come auto o immobili, che vengono donati possono essere oggetto di estenuanti diatribe legali.
Gli eredi legittimari, che hanno subito una lesione dalla donazione, possono infatti impugnare la donazione e rivalersi sul donatario (colui che ha ricevuto il bene dal donante) chiedendone la restituzione.

Per questo motivo, prima dell'acquisto o della vendita di un immobile che proviene da una Donazione, è consigliabile sottoscrivere una Polizza Donazione a tutela sia del venditore che dell'acquirente.

Come avviene l’impugnazione

I legittimari possono procedere con l’impugnazione solo dopo la morte del donante.
 L’attesa è necessaria perché prima si deve constare se, attraverso la donazione, è stata effettivamente lesa la loro quota di legittima.
Potrebbe infatti avvenire che nonostante l’atto di donazione, gli eredi non abbiano subito la lesione della loro parte di eredità. In caso contrario questi ultimi potranno procedere all’impugnazione attraverso l’azione di riduzione.

 

Azione di riduzione: cos’è e cosa comporta

Con azione di riduzione si intende la possibilità, per gli eredi legittimari, di richiedere la reintegrazione dell’aspettativa testamentaria annullando, quando possibile, le donazioni fatte in vita dal donante.
Consiste, quindi, in uno strumento di tutela riconosciuto ai legittimari per ottenere giudizialmente la quota di legittima che è stata lesa.
All’azione di riduzione può seguire l’azione di restituzione che può avere conseguenze particolarmente gravi.
In particolare si potrà parlare di:

  • Azione di restituzione contro al donatario (art.560 c.c.). L’azione viene prevede la possibilità di separare dall'immobile, se ciò può avvenire comodamente, la parte occorrente per integrare la quota.

  • Azione di restituzione contro ai terzi aventi causa dal donatario acquirente (art. 563 c.c.). Da questo tipo di azione può derivare la restituzione agli eredi legittimari dell’immobile.

L’azione di restituzione, tuttavia, può essere esperita dal legittimario leso solo se non sono ancora trascorsi 20 anni dalla donazione.

Inoltre non può essere esercitata se è ancora in corso l’appello o il ricorso e, quindi, la sentenza di riduzione deve essere passata in giudicato.

 

Azione di riduzione: mediazione obbligatoria

Ricordiamo comunque che secondo l’articolo 5, del Decreto Legislativo 28 del 2010, l’azione di riduzione è soggetta alla mediazione obbligatoria attraverso la presenza di un mediatore designato da un organismo abilitato dal Ministero della Giustizia.

L’obiettivo della norma è chiaramente quello di cercare di evitare azioni legali lunghe e gravose.
 

Cosa si intende per Donazione?

La donazione (art.769 c.c.) è un contratto a tutti gli effetti in cui l’elemento soggettivo coincide con l’intenzione di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale per scelta (spirito di liberalità), mentre l’elemento oggettivo è caratterizzato dall’arricchimento del donatario a cui corrisponde l’impoverimento del donante.

Si tratta di un atto gratuito, in quanto all'impoverimento del donante non corrisponde un vantaggio economico.
Per questo motivo la legge richiede che la donazione di beni di valore, affinché sia valida, debba avvenire attraverso un atto formale in presenza di un notaio.

L’accettazione può avvenire nell’atto stesso o successivamente. La donazione non è perfetta fino a quando l’atto di accettazione non è notificato al donante. Prima di questo momento, sia il donante che il donatario possono procedere alla revoca.

La necessità di un atto formale deriva dalla volontà della legge di dare l’opportunità al donante di riflettere attentamente prima di portare al termine un’azione che nei fatti comporterà un suo impoverimento.