I beni che provengono da donazione sono sempre oggetto di ansie e preoccupazioni.
Da un immobile donato, infatti, può scaturire l’impugnazione degli eredi che trascinerà le parti interessate in lunghe diatribe legali.
L'impugnazione della donazione avviene attraverso l’azione di riduzione.
Consiste in un’azione giudiziaria concessa agli eredi per reintegrare la loro quota di legittima che è stata lesa da una donazione effettuata dal defunto quando era ancora in vita.
Per comprenderne bene tutti gli aspetti, tuttavia, è necessario fare un passo indietro e spiegare cosa si intende con in termine donazione.
In cosa consiste la Donazione?
La donazione è un contratto attraverso cui la parte donante, arricchisce l’altra, il donatario, disponendo a favore di questa di un suo diritto, o assumendo un’obbligazione (art. 769 del Codice Civile).
È, quindi, un contratto a tutti gli effetti in cui l’elemento soggettivo coincide con l’intenzione di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale per scelta (spirito di liberalità), mentre l’elemento oggettivo è caratterizzato dall’arricchimento del donatario a cui corrisponde l’impoverimento del donante.
Secondo la legge, la donazione di beni di valore richiede un atto pubblico in presenza di un notaio. L’accettazione può avvenire nell’atto stesso o successivamente. La donazione non è perfetta fino a quando l’atto di accettazione non è notificato al donante. Prima di questo momento, sia il donante che il donatario possono procedere alla revoca.
La necessità della presenza di un notaio deriva dalla volontà della legge di dare l’opportunità al donante di riflettere attentamente prima di portare al termine un’azione che nei fatti comporterà un suo impoverimento.
Impugnazione da parte degli eredi
Se gli eredi desiderano impugnare la donazione dovranno comunque attendere la morte del donante.
L’impugnazione infatti può essere avviata quando gli eredi hanno la certezza che, attraverso la donazione, è stata lesa la loro quota di legittima. Potrebbe infatti avvenire che il donante, nonostante l’atto di donazione, non abbia leso la quota dei suoi eredi. In caso contrario questi ultimi potranno procedere all’impugnazione attraverso l’azione di riduzione.
Conseguenze dell’azione di riduzione
L’azione di riduzione consiste quindi in una forma di tutela riconosciuta ai legittimari per ottenere giudizialmente la quota di legittima che è stata lesa dalla donazione.
Con legittimari si fa riferimento ai congiunti del donante a cui la legge riconosce diritti sul patrimonio dopo la morte di quest’ultimo.
Dall’azione di riduzione possono conseguire due azioni di restituzione con conseguenze particolarmente gravose sugli interessi delle parti in causa.
Nel primo caso si parla di azione di restituzione contro al donatario. L’azione viene disciplinata all’articolo 560 del Codice Civile e prevede la possibilità di separare dall'immobile, se ciò può avvenire comodamente, la parte occorrente per integrare la quota.
La seconda possibilità è invece quella della restituzione contro ai terzi aventi causa dal donatario acquirente (art. 563 c.c.) attraverso cui i legittimari possono richiedere la restituzione dell’intero immobile.
Quando si prescrive l’azione di riduzione?
La possibilità di esercitare l’azione di riduzione può venire meno se:
- sono passati 20 anni dalla trascrizione della donazione;
- se è ancora in corso l’appello o il ricorso e, quindi, la sentenza di riduzione deve essere passata in giudicato;
- il patrimonio del soggetto donante è sufficiente a soddisfare le pretese degli eredi e, di conseguenza, la donazione non ha leso il loro diritto di successione.
Ricordiamo inoltre che l’azione di riduzione può non essere esercitata anche in caso di rinuncia da parte dei legittimari e che questa non può essere fatta valere solo dopo la morte del donante.